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Marzo 2, 2025

“Promozione di canali legali di ingresso in Italia” Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi terzi”

SVILUPPO LAVORO ITALIA S.p.A. PROGETTO “PROMOZIONE DI CANALI LEGALI DI INGRESSO IN ITALIA – Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi terzi”.


Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza rivolti a cittadini della Repubblica di Tunisia da finanziare con risorse a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – OS2 Migrazione legale e Integrazione, lettera p) Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine
CUP: I51J24000480006
FONDI DISPONIBILI: 2.000.000,00 €
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027


PREMESSA

Tra le misure più recenti di contrasto all’immigrazione irregolare intraprese dal Governo italiano figura – tra le altre – il Decreto Legge n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2023, che ha modificato l’articolo 23 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico dell’Immigrazione) rafforzando lo schema di ingresso in Italia per i cittadini di Paesi terzi residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che abbiano una proposta di assunzione da parte di un datore di lavoro, al di fuori delle quote definite dai cosiddetti Decreti Flussi.

L’articolo richiamato prevede anche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa promuovere “anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house […] la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l’interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine”.

In coerenza con il nuovo quadro normativo, nell’ambito della programmazione nazionale del FAMI 2021-2027, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (oggi “Direzione Generale per le Politiche Migratorie e per l’Inserimento Sociale e Lavorativo dei Migranti”) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, con Decreto n. 104 del 19 novembre 2024, il Progetto “Promozione di canali legali di ingresso in Italia – Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi terzi”, predisposto e attuato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche “SLI”) con l’intento di realizzare programmi di formazione pre-partenza finalizzati all’inserimento lavorativo nel nostro Paese di lavoratori stranieri formati all’estero.

Il Progetto prevede, tra l’altro, il finanziamento di attività formative pre-partenza a favore di almeno 3.500 lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi, di cui fino a 1.000 cittadini tunisini.

Il presente Avviso è il primo di una serie, rivolta anche ad altri Paesi terzi, ed è finalizzato alla realizzazione di misure pre-partenza di orientamento, formazione e informazione da realizzarsi in Tunisia, al fine di favorire l’adeguamento delle competenze professionali e civico-linguistiche di cittadini tunisini, l’incontro con i fabbisogni espressi dalle imprese italiane e l’ampliamento delle opportunità di ingresso legale in Italia.

Con le sue finalità, l’Avviso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Memorandum of Understanding stipulato il 20 ottobre 2023 tra Italia e Tunisia in tema di cooperazione in materia di migrazione e del successivo Protocollo di esecuzione del Memorandum, sottoscritto da SLI e ANETI (Agenzia Nazionale Tunisina per l’Occupazione e il Lavoro Autonomo) il 4 marzo 2024 a Tunisi, per sostenere la migrazione legale e qualificata verso l’Italia in funzione del fabbisogno del mercato del lavoro nazionale, al fine di pervenire ad una più efficiente gestione dei flussi migratori.

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si intende per:

• Accordo di Partenariato: accordo sottoscritto tra il Soggetto Capofila e i Partner con il quale vengono definite le modalità di partecipazione alla realizzazione della proposta progettuale;

• Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni: sistema classificatorio e informativo che descrive il lavoro attraverso 24 settori economico-professionali

e mappa le qualificazioni rilasciate in Italia dagli enti pubblici titolari;

Capofila: Ente pubblico o privato che rappresenta il Soggetto Proponente Associato. Il Capofila è responsabile unico nei confronti di SLI per l’attuazione del progetto e riceve pagamenti; SLI rimane estraneo ai rapporti economici tra i partecipanti alla partnership;

• Cittadino di Paese terzo: persona che non sia cittadino dell’UE ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

• Destinatario: soggetto, avente i requisiti indicati nel successivo articolo 6 del presente Avviso, che beneficia delle attività previste nel progetto formativo;

• FAMI o “Fondo”: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021;

• Legale rappresentante o Dichiarante: persona fisica avente il potere di rappresentare giuridicamente il Soggetto Proponente nei confronti di SLI. Esso rilascia e sottoscrive, in nome e per conto del Soggetto Proponente, le dichiarazioni richieste da SLI in sede di presentazione della proposta progettuale;

• Manuale delle Regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027: documento che indica le tipologie di spese ammissibili, sostenute dai Soggetti Proponenti nell’attuare gli interventi progettuali;

• Partner: Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila, che partecipa alla realizzazione della proposta progettuale, che sottoscrive l’accordo di Partenariato e che può rappresentare un centro di imputazione di costo;

• Piattaforma Ingressi Formati all’estero (detta anche “PIF”): applicativo dedicato alla gestione delle procedure per presentare una proposta di Programma di formazione professionale e civico-linguistica. La piattaforma telematica consente anche di ricercare la proposta presentata, verificandone lo stato di avanzamento e di gestirla;

• Programma di formazione professionale e civico-linguistica (o anche “programma formativo” o “programma di formazione”): è un progetto finalizzato alla realizzazione di attività formative, per le quali le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 7 luglio 2023 definiscono modalità di predisposizione e criteri di rispettiva valutazione. Il Programma prevede la realizzazione di un corso di formazione finalizzato a fornire ai partecipanti sia competenze linguistiche e civiche necessarie per garantire una migliore integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia, sia competenze e conoscenze specifiche, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro per l’esercizio di una determinata professione o attività lavorativa e/o per il riconoscimento di una qualifica professionale;

• Proposta progettuale: proposta che illustra il Programma di formazione professionale e civico-linguistica che il Soggetto Proponente presenta avvalendosi della “Piattaforma Ingressi Formati all’estero” unitamente alla documentazione richiesta dall’Avviso;

• Programma Nazionale FAMI: documento per la programmazione pluriennale 2021-2027, che definisce finalità, azioni, destinatari e risultati attesi dalla gestione del Fondo, approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2022 e, nella nuova versione, in data 20 dicembre 2023 con Decisione C(2023) 9276;

• Soggetto Aderente: Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila e dal Partner, che aderisce con atto formale alla proposta progettuale. Condivide gli obiettivi della proposta progettuale e partecipa alla rete territoriale di intervento, senza rappresentare un centro di imputazione di costo;

FONDOASILO MIGRAZIONE EINTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027

Obiettivo Specifico «2.MigrazionelegaleeIntegrazione» -Misuradiattuazione«2.b»-Ambito di applicazione«2.b» -Intervento «p) Misurepre-partenzae percorsi di orientamento,formazione,informazione nei Paesi di origine»

ART. 2-RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

– Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;

– Regolamento (UE) n. 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e che reca disposizioni generali sul Fondo e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

– Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48);

– Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94);

– Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

– Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e n. 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

– Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014;

– Decisione C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018 di approvazione del Programma Nazionale FAMI, recante modifica della decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017 e precedenti;

– Raccomandazione del Consiglio dei Ministri UE del 17 marzo 1998, n. R(98)6, sull’uso del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue e del Portfolio Europeo delle Lingue (PEL);

– Raccomandazione europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);

– Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

– Patto sulle Migrazioni e l’Asilo, adottato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020, con relativo Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027, che prevedono misure e iniziative, denominate “Attracting skills and Talent to the EU”, per sostenere l’economia dell’UE, rafforzare la cooperazione con i pasi terzi e incentivare l’attrazione dei lavoratori residenti in paesi terzi in possesso delle competenze ed esperienze professionali ricercate dal mercato del lavoro interno;

Legge 10 giugno 1982, n. 348, recante “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici” e s.m.i.;

– Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ” e s.m.i.;

– Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

– Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;

– Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

– Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

– Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

– Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 179, “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (11G0221)” e successive disposizioni attuative;

– Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e s.m.i.;

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i. e, segnatamente, l’art. 23 come modificato dall’art. 3 del Decreto legge n. 20/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 50/23;

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

– Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

– Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;

– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

– Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)” e s.m.i.;

– Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

– Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Decreto legge del 10 marzo 2023, n. 20, convertito in Legge n. 50 del 5 maggio 2023 “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”;

– Decreto interministeriale del 12 marzo 2015, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”, Allegato B.1 “Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana – Declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità” e Allegato C “Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione”, di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 179/2011;

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;

– Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2021, art. 4, comma 1, lettera a) sulla certificazione linguistica nell’ambito delle richieste di permesso di soggiorno;

– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del 7 luglio 2023, n. 27, di adozione delle “Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e criteri per la loro valutazione”;

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025” (G.U. n.231 del 3 ottobre 2023);

– Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 382 del 27 luglio 2022;

– “Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta” approvato in Conferenza Unificata con l’Accordo Repertorio Atti n.79/CU dell’8 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

– Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2024, n. 104, che approva la proposta progettuale “Promozione di canali legali di ingresso in Italia – Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi terzi” (PROG-1116);

– Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 novembre 2024, n. 105, che approva la Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 25 novembre 2024 tra la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità Organismo intermedio, e Sviluppo Lavoro Italia, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra le Parti e relativi all’attuazione del Progetto “Promozione di canali legali di ingresso in Italia – Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi terzi”;

– Memorandum d’Intesa di cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero della Repubblica Tunisina, stipulato a Tunisi il 20 ottobre 2023;

– Protocollo di esecuzione del Memorandum d’Intesa (di cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’Estero della Repubblica Tunisina stipulato a Tunisi il 20 ottobre 2023), sottoscritto il 4 marzo 2024 a Tunisi fra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana e l’Agenzia Nazionale per l’Impiego e il Lavoro Autonomo sotto la supervisione del Ministero del Lavoro e della Formazione Professionale della Repubblica Tunisina.

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento dei programmi formativi presentati sul presente Avviso ammontano a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), a valere sul FAMI – Obiettivo Specifico 2 “Migrazione Legale e Integrazione” lettera p) Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine. In particolare, le risorse saranno a valere per il 50% su risorse comunitarie e per il 50% su risorse nazionali.

Le proposte progettuali riguardano la realizzazione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza nella Repubblica di Tunisia.

SLI è soggetto attuatore dell’intervento e opera il trasferimento a terzi dei contributi per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ragione del Decreto Direttoriale n. 104 del 19 novembre 2024 e della Convenzione del 25 novembre 2024, per la concessione di un contributo per la realizzazione del progetto “Promozione di canali legali di ingresso in Italia – Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi terzi”, approvata con Decreto Direttoriale n. 105 del 26 novembre 2024. Le risorse destinate al finanziamento dei programmi formativi si configurano come conferimento a SLI nell’ambito di un mandato senza rappresentanza.

ART. 4 – SOGGETTI

4.1 Al fine di consentire una più stretta correlazione tra l’effettiva richiesta di specifiche professionalità nel territorio nazionale e le attività formative pre-partenza, sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso, in qualità di Soggetto Proponente Unico o – in caso di partenariato – Associato (d’ora in poi anche “Soggetto Proponente”), i seguenti soggetti con sede legale in Italia, elencati nelle Linee Guida sulle “Modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e criteri per la loro valutazione”, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 27/2023.

a. Regioni e Province Autonome e loro enti strumentali;

b. Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;

c. Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni;

d. Organismi paritetici ed enti bilaterali, posti in essere dalle Organizzazioni di rappresentanza datoriale e sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e. Organizzazioni internazionali governative e intergovernative;

f. Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia per la Cooperazione italiana ai sensi dell’articolo 26 comma 3 della Legge n. 125/2014;

g. Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus, etc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 42 comma 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) e s.m.i.;

h. Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

i. Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.Lgs. n. 150/2015

Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;

k. Università e Istituti di ricerca; ITS Academy ai sensi della Legge 15 luglio 2022 n. 99;

l. Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (d’ora in poi anche “CPIA”), di cui al D.P.R. 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015.

Nel caso di partenariato, il Soggetto Proponente e i Partner dovranno stipulare un Accordo di Partenariato utilizzando il Mod. C – “Accordo di Partenariato”.

Nel caso di partenariato, unitamente a uno o più dei soggetti sopra elencati, è ammessa la partecipazione alle iniziative anche di ulteriori soggetti con sede legale in Italia, in qualità di partner non capofila, previa documentata dichiarazione di compatibilità dell’oggetto sociale o degli scopi statutari con l’attività contemplata nel programma formativo nonché l’assenza di cause ostative in capo ad essi e ai propri rappresentanti, rispetto all’attività del programma formativo medesimo.

4.2 In sede di approvazione della proposta progettuale, saranno valutati positivamente:

• la presenza nel partenariato di soggetti di cui alle suddette lettere c), d), l);

• il coinvolgimento dei CPIA nella governance di progetto e nelle attività di completamento del percorso formativo civico-linguistico all’ingresso in Italia e dei percorsi di Garanzia delle Competenze. In quanto soggetto titolato, il CPIA potrà riconoscere ai cittadini tunisini formati – in esito di un processo di Individuazione e Valutazione delle Competenze a seguito dell’ingresso – le competenze acquisite al fine di rendere sostenibile l’ottenimento di un titolo di studio valido;

• il coinvolgimento di uno o più soggetti pubblici e/o privati con sede legale in Italia operativi in Tunisia e attivi in ambiti coerenti con le finalità della proposta progettuale presentata;

• il coinvolgimento, in qualità di “Soggetto Aderente”:

 di uno o più soggetti pubblici e/o privati tunisini e/o operativi in Tunisia attivi in ambiti coerenti con le finalità della proposta progettuale presentata (attraverso la compilazione del Mod. A2 – “Dichiarazione di Soggetto Aderente”);

 della Rappresentanza diplomatica italiana in Tunisia. L’adesione della Rappresentanza diplomatica sarà attestata attraverso la sottoscrizione, con firma digitale, del Mod. A3 – “Dichiarazione di adesione della Rappresentanza diplomatica”. La medesima Rappresentanza diplomatica potrà aderire a più di una proposta progettuale, senza inficiare l’ammissibilità delle diverse candidature alle quali detta rappresentanza abbia aderito.

Ogni Soggetto Proponente potrà presentare una sola proposta progettuale, in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato, a pena di inammissibilità di tutte le candidature nelle quali lo stesso risulti partecipante con tale ruolo. Tutti i soggetti citati nel presente articolo, compresi i Soggetti Proponenti Unici o Capofila di Soggetto Proponente Associato di una proposta progettuale, possono partecipare in qualità di Partner a più proposte progettuali.

4.3 Nel caso in cui il Soggetto Proponente sia un Ente di diritto pubblico, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il

tempestivo avvio delle attività progettuali, i partner di diritto privato dovranno essere identificati previo espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra indicati.

ART. 5 – OGGETTO

5.1 Con il presente Avviso si intendono selezionare i soggetti che realizzeranno programmi di formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza, finalizzati all’ingresso in Italia di cittadini della Repubblica di Tunisia, per motivi di lavoro subordinato.

La formazione professionale potrà riguardare qualsiasi settore produttivo di interesse per le imprese italiane, anche in relazione alle opere infrastrutturali finanziate con il PNRR.

Le attività proposte dovranno integrarsi in maniera complementare con i servizi erogati ai cittadini tunisini, in attuazione dell’Accordo di integrazione da sottoscrivere dopo il loro ingresso in Italia; tale aspetto risulta particolarmente rilevante nell’intento di strutturare una filiera di prestazioni in grado di accompagnare i destinatari sino al momento della verifica dell’effettivo adempimento degli impegni assunti.

Le attività dovranno essere finalizzate ad agevolare:

• l’apprendimento della lingua italiana e dell’educazione civica, per l’acquisizione delle conoscenze e competenze linguistiche utili anche al conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di integrazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011;

• l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali – ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro – funzionali all’inserimento nel mercato del lavoro italiano.

5.2 L’intervento complessivo finalizzato all’ingresso in Italia dei cittadini tunisini, oltre alle attività formative oggetto dell’Avviso meglio dettagliate al successivo punto 5.3, si compone di ulteriori tre fasi – di seguito elencate – che saranno realizzate da SLI, in collaborazione con Istituzioni e/o stakeholder italiani e tunisini, con le seguenti modalità:

I. Individuazione della domanda di lavoro

SLI, in collaborazione con le Regioni, le Associazioni dei datori di lavoro e altri principali stakeholder nazionali e territoriali, avvierà la rilevazione delle vacancy delle imprese italiane a medio-lungo termine.

Le vacancy saranno descritte in apposite schede, predisposte da SLI, nelle quali saranno dettagliati i profili e le competenze richieste.

II. Selezione dei cittadini della Repubblica di Tunisia da avviare alle attività formative

Ai fini della selezione dei cittadini della Repubblica di Tunisia da avviare alle attività formative, SLI opererà in collaborazione con ANETI, l’Agenzia Nazionale Tunisina per l’Occupazione e il Lavoro Autonomo, con cui SLI ha stipulato – in data 4 marzo 2024 – uno specifico Protocollo operativo.

SLI invierà ad ANETI la descrizione dei profili professionali richiesti dalle imprese italiane.

ANETI si occuperà della ricerca dei candidati più idonei a soddisfare i fabbisogni delle imprese italiane, sulla base di criteri di massima trasparenza e pari opportunità, nel rispetto della normativa vigente in Italia e in Tunisia in materia di selezione e reclutamento dei lavoratori.

ANETI renderà disponibili a SLI i CV dei candidati preselezionati. SLI e ANETI verificheranno insieme la coerenza dei curricoli preselezionati rispetto ai fabbisogni espressi dalle imprese italiane.

Successivamente, SLI e ANETI organizzeranno incontri, in presenza sul territorio tunisino o a distanza, con le imprese italiane per procedere alla selezione definitiva dei candidati.

In questa fase, le imprese italiane esprimeranno, nei verbali degli incontri di selezione, l’interesse ad assumere, al termine del percorso formativo pre-partenza superato con esito positivo, le persone prescelte.

Selezionati i candidati, SLI suddividerà i nominativi dei cittadini tunisini prescelti dalle imprese italiane in elenchi ordinati per settori e/o profili professionali omogenei.

I nominativi ordinati nei predetti elenchi, saranno assegnati ai Soggetti Proponenti autorizzati all’erogazione dei percorsi formativi. Laddove i nominativi dovessero essere in numero inferiore rispetto a quanto indicato dal Soggetto Proponente, SLI provvederà preliminarmente ad assegnare un primo gruppo di destinatari per garantire comunque l’avvio delle classi. Alla successiva individuazione dei nominativi mancanti sarà ultimata l’assegnazione. Nessun diritto residua in capo al Proponente laddove SLI non riuscisse a fornire il numero di Destinatari oggetto della proposta.

L’assegnazione ai Soggetti Proponenti da parte di SLI avverrà in ordine di punteggio, a partire dalla proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio maggiore in graduatoria.

I Soggetti Proponenti si impegnano a realizzare le attività formative dei cittadini tunisini selezionati, assegnati a discrezione e insindacabile giudizio di SLI, indipendentemente dai profili professionali posseduti.

III. Ingresso in Italia dei cittadini della Repubblica di Tunisia

Ai fini dell’ingresso in Italia dei cittadini della Repubblica di Tunisia che hanno completato con successo i corsi di formazione, SLI – anche mediante la collaborazione con le Regioni, le Associazioni nazionali dei datori di lavoro, altre Istituzioni e stakeholder e con ANETI – fornirà il necessario supporto informativo ai datori di lavoro e ai lavoratori e nell’espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta e di visto di ingresso.

5.3 Oggetto della proposta progettuale a cura del Soggetto Proponente sarà l’organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza nella Repubblica di Tunisia. La proposta progettuale dovrà essere presentata nel rispetto dei requisiti seguenti:

– I corsi di formazione devono essere finalizzati a fornire competenze coerenti con l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e con le finalità di inserimento lavorativo e di sviluppo delle attività produttive e/o imprenditoriali, come previsto dall’art. 23, comma 2, lettera a), b), c) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Detti corsi, devono necessariamente prevedere i seguenti quattro moduli formativi:

 lingua italiana (almeno 100 ore1 ), con il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1, così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998;

 elementi di educazione civica (almeno 10 ore2) con l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socioculturale italiano;

Successivamente, SLI e ANETI organizzeranno incontri, in presenza sul territorio tunisino o a distanza, con le imprese italiane per procedere alla selezione definitiva dei candidati.

In questa fase, le imprese italiane esprimeranno, nei verbali degli incontri di selezione, l’interesse ad assumere, al termine del percorso formativo pre-partenza superato con esito positivo, le persone prescelte.

Selezionati i candidati, SLI suddividerà i nominativi dei cittadini tunisini prescelti dalle imprese italiane in elenchi ordinati per settori e/o profili professionali omogenei.

I nominativi ordinati nei predetti elenchi, saranno assegnati ai Soggetti Proponenti autorizzati all’erogazione dei percorsi formativi. Laddove i nominativi dovessero essere in numero inferiore rispetto a quanto indicato dal Soggetto Proponente, SLI provvederà preliminarmente ad assegnare un primo gruppo di destinatari per garantire comunque l’avvio delle classi. Alla successiva individuazione dei nominativi mancanti sarà ultimata l’assegnazione. Nessun diritto residua in capo al Proponente laddove SLI non riuscisse a fornire il numero di Destinatari oggetto della proposta.

L’assegnazione ai Soggetti Proponenti da parte di SLI avverrà in ordine di punteggio, a partire dalla proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio maggiore in graduatoria.

I Soggetti Proponenti si impegnano a realizzare le attività formative dei cittadini tunisini selezionati, assegnati a discrezione e insindacabile giudizio di SLI, indipendentemente dai profili professionali posseduti.

III. Ingresso in Italia dei cittadini della Repubblica di Tunisia

Ai fini dell’ingresso in Italia dei cittadini della Repubblica di Tunisia che hanno completato con successo i corsi di formazione, SLI – anche mediante la collaborazione con le Regioni, le Associazioni nazionali dei datori di lavoro, altre Istituzioni e stakeholder e con ANETI – fornirà il necessario supporto informativo ai datori di lavoro e ai lavoratori e nell’espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta e di visto di ingresso.

5.3 Oggetto della proposta progettuale a cura del Soggetto Proponente sarà l’organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza nella Repubblica di Tunisia. La proposta progettuale dovrà essere presentata nel rispetto dei requisiti seguenti:

– I corsi di formazione devono essere finalizzati a fornire competenze coerenti con l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e con le finalità di inserimento lavorativo e di sviluppo delle attività produttive e/o imprenditoriali, come previsto dall’art. 23, comma 2, lettera a), b), c) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Detti corsi, devono necessariamente prevedere i seguenti quattro moduli formativi:

 lingua italiana (almeno 100 ore1 ), con il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1, così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998;

 elementi di educazione civica (almeno 10 ore2) con l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socioculturale italiano;

professionale (almeno 35 ore) che dovrà includere anche nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro. I percorsi dovranno includere sia la formazione teorica che pratica ed essere costruiti a partire dagli obiettivi di apprendimento espressi in competenze;

elementi di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro (almeno 5 ore). Detto modulo non assolve all’obbligo formativo che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, rimane in capo al datore di lavoro a seguito dell’assunzione. – Ogni corso di formazione completo dovrà avere la durata minima di 150 ore. Ulteriori ore di formazione potranno essere erogate dai Soggetti Proponenti, ma non saranno ammesse a finanziamento.

– Ogni proposta progettuale dovrà avere l’obiettivo di formare con esito positivo (cfr. art. 6) da un minimo di 100 ad un massimo di 250 cittadini tunisini.

– I corsi di formazione potranno essere realizzati in classi composte da un numero minimo di 5 allievi ad un massimo di 25 allievi.

– I corsi di formazione potranno essere erogati in modalità mista (presenza e FAD), nel rispetto del presente limite: a garanzia di una maggiore efficacia del percorso, il monte ore complessivo, pari ad almeno 150 ore (risultanti dalla somma delle 100 ore del modulo formativo di lingua italiana, delle 10 ore del modulo formativo di educazione civica, delle 35 ore del modulo di formazione professionale e delle 5 ore del modulo di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) – potrà essere erogato in FAD in misura non superiore al 25%. Resta ferma la necessità di garantire, per il modulo di formazione linguistica (almeno 100 ore), una percentuale di erogazione in presenza non inferiore al 75%.

In casi di comprovata eccezionalità e a fronte di documentate necessità (a titolo di esempio: erogazione in FAD con svolgimento in modalità sincrona al fine di consentire l’accesso alla formazione in particolari condizioni da dettagliare, etc.), potranno essere concesse deroghe alla percentuale di utilizzo del 25% della FAD rispetto al monte ore complessivo. Tale deroga non sarà comunque applicabile al modulo di formazione linguistica, per il quale dovrà essere sempre garantito il rispetto della percentuale di erogazione in presenza non inferiore al 75%.

In caso di ricorso alla FAD, dovranno essere predisposti strumenti e modalità di verifica dell’autenticità degli utenti e attestazione dell’effettiva fruizione a distanza da parte del cittadino tunisino.

Al fine di agevolare la frequenza degli allievi alle attività formative, dovrà essere garantita flessibilità negli orari di svolgimento dei corsi, anche mediante lo svolgimento degli stessi in orari serali e in giorni non lavorativi.

– Tutti i corsi di formazione dovranno essere avviati entro 60 giorni dalla data di invio, da parte di SLI, degli elenchi dei cittadini tunisini da formare, termine perentorio, decorso il quale il Soggetto Proponente decadrà dall’elenco dei soggetti finanziabili.

– Per ogni corso di formazione potrà essere prevista l’attivazione di una o più classi.

– Prima dell’avvio di ogni corso di formazione, il Soggetto Proponente dovrà inserire nell’apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominata “Piattaforma Ingressi Formati all’estero” (d’ora in poi anche “PIF”, attraverso il collegamento al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it), secondo le modalità descritte nell’Allegato 2 al presente Avviso, i nominativi degli iscritti alla classe.

Ogni classe dovrà terminare le ore totali di formazione relative al corso entro un tempo massimo di 60 giorni di calendario, comprensivi degli esami finali, a partire dalla data di avvio.

– Nel caso di rinuncia o abbandono del corso di formazione da parte di uno o più iscritti, il Soggetto Proponente dovrà darne comunicazione, entro 5 giorni di calendario dalla data di interruzione della partecipazione, a SLI mediante PEC all’indirizzo: formazionepp@pec.sviluppolavoroitalia.it.

– Nel caso di rinuncia o abbandono del corso di formazione da parte del destinatario, previa richiesta e verifica del budget da parte di SLI, il Soggetto Proponente potrà attivare ulteriori nuove classi rispetto a quelle previste dal programma formativo, al fine di raggiungere l’obiettivo dichiarato nella proposta progettuale e riferito al numero di partecipanti formati con esito positivo. Resta comunque fermo il numero minimo di 5 allievi per classe.

A conclusione dei corsi, per i candidati che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di lezione, dovrà essere previsto obbligatoriamente un esame finale – sia per la formazione civico-linguistica, che per quella professionale – che attesti gli apprendimenti conseguiti. Più precisamente:

– per la Formazione civico – linguistica:

almeno il raggiungimento del livello di lingua A1, da accertarsi tramite il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana organizzato dall’ente formatore e strutturato secondo l’art. 4, co.1, lett. a) del Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2021;

in alternativa, il raggiungimento della lingua A1 potrà essere attestato tramite:

• certificazione del livello di conoscenza rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti, ai sensi dell’art. 4 co.1, lettera a) del Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2021 (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria), ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti certificatori, in conformità con la normativa vigente;

• titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana rilasciato da un Istituto di cultura italiana all’estero (IIC), laddove presente nel Paese terzo. – per la Formazione professionale:

le competenze acquisite con il corso. A coloro che concluderanno positivamente l’esame finale verrà rilasciata un’attestazione di frequenza, recante indicazione delle conoscenze maturate e competenze acquisite, riferite ai Settori economico professionali (SEP) e alle Aree di Attività (ADA) in cui si articola l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Conclusi i corsi, inoltre, il Soggetto Proponente inserirà sulla PIF, per ciascun iscritto, gli esiti della formazione.

Al termine del corso di formazione o, comunque, prima in caso di abbandono, il Soggetto Proponente dovrà somministrare agli iscritti il questionario di soddisfazione relativo alla partecipazione al corso di cui al Mod. F – “Questionario di gradimento dei partecipanti ai corsi di formazione”. I questionari raccolti dai Soggetti Proponenti dovranno essere caricati sulla PIF entro 30 giorni dalla chiusura del corso di formazione.

5.4 Tutte le attività formative di competenza del Soggetto Proponente dovranno concludersi obbligatoriamente entro il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe comunicate da SLI.

5.5 Su richiesta scritta e motivata del Soggetto Proponente, possono essere autorizzate modifiche al programma formativo. L’autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte

corrispondano alle indicazioni del presente Avviso e non mutino la sostanza del programma formativo quanto a oggetto, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell’approvazione del programma stesso.

ART. 6 – DESTINATARI

6.1 Sono destinatari finali del presente Avviso 1.000 cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età della Repubblica di Tunisia che soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dall’ordinamento italiano e in conformità al diritto dell’Unione Europea, secondo quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 516 del 16 aprile 2014.

Nei 1.000 cittadini destinatari sono computati esclusivamente quelli che hanno svolto attività di formazione con esito positivo, cioè che abbiano superato positivamente gli esami finali attestanti gli apprendimenti conseguiti.

6.2 Al fine di promuovere un’efficace gestione delle risorse, nonché il conseguimento dei risultati attesi indicati nella programmazione nazionale FAMI 2021-2027, ciascuna proposta progettuale dovrà contenere il valore target da conseguire, in termini di numero di destinatari che parteciperanno alle attività di formazione pre-partenza e le concluderanno con esito positivo.

Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere la formazione con esito positivo da un minimo di 100 ad un massimo di 250 cittadini tunisini. Il raggiungimento di un numero di destinatari inferiore all’80% del valore target indicato nella proposta progettuale comporterà l’adozione delle misure di cui al successivo art. 16.4.

ART. 7 – AMBITO TERRITORIALE

Le attività di cui al precedente art. 5 dovranno essere realizzate nel territorio della Repubblica di Tunisia.

ART. 8 – PIANO FINANZIARIO E COSTI PROGETTUALI

8.1 Il piano finanziario di ogni proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando il Mod. B – “Budget di progetto”, tenendo conto delle indicazioni fornite nel “Manuale delle Regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027” allegato al presente Avviso.

8.2 Il budget complessivo di ciascuna proposta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sviluppato nel rispetto dei limiti indicati nella tabella che segue. Di tali limiti si dovrà tener conto nella compilazione del Mod. B –

valori indicati sono da intendersi al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio comprensivo dei costi necessari alla realizzazione di tutte le attività previste.

Il contributo è rendicontabile a costi reali e non sono previste unità di costo standard. Pertanto, i singoli giustificativi di spesa relativi alle attività svolte all’estero andranno documentati in dettaglio, corredati di traduzione e di conversione della valuta locale in euro.

8.3 I costi del personale addetto alle attività amministrative per l’organizzazione didattica dei corsi di formazione non potranno essere superiori al 15% dei costi dell’intera proposta progettuale.

8.4 Si precisa che il riconoscimento, da parte di SLI, delle spese sostenute relative al budget del programma formativo autorizzato sarà subordinato al controllo amministrativo contabile in itinere e finale che sarà realizzato sulla base della documentazione ricevuta e mediante visite “in loco” realizzate da SLI, così come descritto all’art. 16.

8.5. L’erogazione del contributo è subordinata al buon esito delle verifiche previste in materia di regolarità contributiva (DURC). La regolarità contributiva dovrà permanere per tutta la durata del procedimento. La regolarità del DURC dovrà sussistere al momento dei controlli effettuati sui soggetti idonei e finanziabili, al momento dell’ammissione al contributo e al momento della liquidazione. Nel caso in cui al momento dei controlli sui soggetti idonei e finanziabili, il DURC risultasse “in verifica”, si applicherà quanto previsto nel successivo art. 13.

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di SLI, www.sviluppolavoroitalia.it.

A pena di inammissibilità, il Soggetto Proponente in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dovrà presentare una proposta progettuale nei termini e con le modalità di seguito definite.

A partire dalle ore 00.00 del 27 febbraio 2025 e non oltre le ore 24.00 del 17 marzo 2025, il Soggetto Proponente dovrà accedere alla PIF attraverso il collegamento al portale Servizi Lavoro disponibile al link https://servizi.lavoro.gov.it e inserire la propria candidatura secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al presente Avviso.

Il Soggetto Proponente dovrà quindi:

– compilare la scheda “Informazioni generali” relativa alla proposta progettuale che si intende presentare;

– compilare la propria scheda anagrafica (scheda “Soggetto Proponente”) e quelle relative agli eventuali Partner (scheda “Partenariato”) e Soggetti aderenti (scheda “Soggetti aderenti”);

– compilare la scheda “Progetto formativo” per descriverne le principali caratteristiche;

– caricare, attraverso la scheda “Documenti”, la documentazione compilata secondo i modelli elencati nel successivo art. 10 del presente Avviso;

– procedere all’invio del Programma di formazione (mediante la scheda “Invio Programma di formazione”).

Il termine per la compilazione della proposta progettuale è perentorio. Faranno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta inviata in automatico dalla PIF. Non saranno

in alcun caso prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.

È fatto obbligo al Soggetto Proponente di dotarsi di una casella di PEC che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione ufficiale inerente all’Avviso.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale dovrà essere corredata dalla seguente modulistica correttamente e integralmente compilata, scaricabile sul sito web di SLI, www.sviluppolavoroitalia.it e disponibile anche sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al link www.lavoro.gov.it, e sulla PIF:

• Modello A – “Domanda di ammissione al finanziamento” da compilarsi e firmarsi digitalmente da parte del Legale rappresentante del Soggetto Proponente.

• Modello A1 – “Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 – Soggetto Proponente”, da compilarsi e firmarsi digitalmente da parte del Legale rappresentante del Soggetto Proponente.

• Modello A1bis – “Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 – Partner”, da compilarsi e firmarsi digitalmente dal Legale rappresentante di ciascun Partner.

• Modello A1ter – “Esperienze pregresse Soggetto Proponente-Partner”, da compilarsi e firmarsi digitalmente dal Legale rappresentante del Soggetto Proponente.

• Modello A2 – “Dichiarazione di Soggetto Aderente”, da compilarsi e firmarsi digitalmente (o, nel solo caso di soggetti stranieri, con firma autografa corredata da documento di identità) dal Legale rappresentante del Soggetto Aderente.

• Modello A3 – “Dichiarazione di adesione della Rappresentanza Diplomatica”, da compilarsi e firmarsi digitalmente dal Referente della Rappresentanza Diplomatica.

• Modello B – “Budget di progetto”, da compilarsi e firmarsi digitalmente da parte del Legale rappresentante del Soggetto Proponente.

• Modello C – “Accordo di partenariato” (se applicabile), da compilarsi e firmarsi digitalmente da parte del Legale rappresentante del Soggetto Proponente e dei Partner.

• Modello D – “Informazione Antimafia – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi”, da compilarsi e firmarsi digitalmente da parte del Legale rappresentante del Soggetto Proponente e degli eventuali partner.

• Modello D1 – “Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura”, da compilarsi e firmarsi digitalmente da parte del Legale rappresentante del Soggetto Proponente e degli eventuali partner.

I Modelli, integralmente compilati e firmati, dovranno essere inseriti nella sezione “Documenti” della PIF.

ART. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

11.1. Sono considerate inammissibili le proposte progettuali:

a) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 4.1, ovvero presentate in violazione del divieto di partecipazioni plurime di cui all’art. 4.1;

b) che prevedano, come destinatari finali, soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 6;

c) che siano sottoscritte da soggetti diversi da quelli cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;

d) che prevedano un ambito territoriale di realizzazione diverso da quello indicato all’art. 7;

e) prive di uno o più documenti previsti dall’art. 10;

f) che violino le prescrizioni dell’Allegato 2 per la presentazione delle proposte progettuali;

g) che violino i limiti finanziari di cui all’art. 8.2;

h) prive di firma;

i) pervenute oltre il termine di cui all’art. 9;

j) che non ottemperino ai chiarimenti/integrazioni richiesti da SLI nei termini perentori indicati nella richiesta stessa.

ART. 12 – AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

12.1 La verifica di ammissibilità delle proposte progettuali e la valutazione di merito delle stesse saranno effettuate da una Commissione nominata da SLI, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente nominato nella persona del Responsabile del procedimento.

Per la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e per la valutazione delle proposte progettuali la Commissione potrà avvalersi delle competenti strutture aziendali.

La Commissione procederà, dapprima, all’esame delle proposte progettuali verificandone l’ammissibilità ai sensi delle previsioni dell’Avviso.

Le domande ammesse saranno valutate nel merito dalla Commissione.

A ciascuna proposta progettuale presentata sarà attribuito un punteggio totale fino ad un massimo di 100 punti,  sulla base dei criteri di seguito riportati: Gli elementi oggetto di valutazione saranno tratti dalle proposte progettuali. Saranno considerate idonee le proposte progettuali che conseguiranno un punteggio minimo di 60 punti. 12.2 Nelle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, in presenza di vizi non sostanziali, SLI si riserva la facoltà di: richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente sulla documentazione presentata e/o su elementi non sostanziali della proposta progettuale;  richiedere integrazioni documentali al Soggetto Proponente  su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa.   12.3 Nell’ipotesi di cui all’art. 12.2, SLI inviterà, tramite la PIF, il Soggetto Proponente ad integrare la  proposta progettuale entro un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni lavorativi, entro il quale la documentazione richiesta – a pena di esclusione – dovrà essere prodotta. ART 13 – APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI Il verbale della Commissione che approva la graduatoria dei Soggetti Proponenti verrà adottato decorsi 20  giorni dalla data di chiusura dell’Avviso di cui al precedente art. 9, a meno che il numero e la complessità delle proposte progettuali pervenute non giustifichino tempi più lunghi. La graduatoria è finanziata fino a esaurimento dei fondi, nel rispetto del punteggio acquisito. SLI comunicherà gli esiti dell’istruttoria attraverso la pubblicazione – sul proprio sito web istituzionale www.sviluppolavoroitalia.it – delle proposte progettuali ritenute “idonee e finanziabili”, ovvero che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60/100 e che, sulla base delle risorse disponibili, posso essere finanziate. Si precisa che, in caso di parità di punteggio, la priorità di finanziamento sarà attribuita in base all’ordine di presentazione delle proposte progettuali. Saranno altresì pubblicati gli elenchi delle proposte progettuali:   “idonee non finanziabili”, ovvero le proposte progettuali che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60/100 ma che, considerati i fondi messi a disposizione dall’Avviso, non possono beneficiare del finanziamento; • “non ammesse”, ovvero le proposte progettuali che non hanno superato la verifica da parte di SLI della sussistenza delle condizioni di ammissibilità; • “non idonee”, ovvero le proposte progettuali che a fronte della valutazione di merito hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60/100. Sulle proposte progettuali considerate idonee, in ordine di punteggio e fino al raggiungimento del finanziamento di cui all’art. 3, SLI provvederà alla verifica della regolarità contributiva, del rispetto della normativa antimafia e degli altri elementi oggetto di dichiarazione, secondo le modalità previste dalla legge. Le dichiarazioni false e/o mendaci – oltre a comportare l’immediata esclusione del Soggetto Proponente –  saranno denunciate all’autorità competente. Nelle more delle verifiche sulla normativa antimafia e in caso di DURC “in verifica” l’ammissione a contributo avverrà sotto condizione risolutiva, con riserva. In caso di esito negativo delle verifiche, l’ammissione sarà revocata e si procederà allo scorrimento della  graduatoria di cui all’art. 13, non residuando in favore del soggetto, alcun diritto a pretendere per nessun titolo, causa o ragione per i fatti connessi alla procedura stessa e per gli eventuali costi sostenuti in ragione della partecipazione. Parimenti, si procederà alla revoca e allo scorrimento, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, laddove il DURC risulti ancora “in verifica”. Tale previsione tiene conto dell’esigenza di garantire economia procedimentale ai processi lavorativi istruttori e delle esigenze dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ai quali va garantita l’opportunità di subentrare allo spirare di un termine ritenuto congruo. Nel caso in cui si verifichino le condizioni risolutive di cui ai precedenti commi, si procederà allo scorrimento della graduatoria. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti i Soggetti Proponenti. È onere dei Soggetti Proponenti consultare periodicamente il sito istituzionale di SLI per acquisire le comunicazioni di progetto. Il provvedimento di approvazione sarà pubblicato anche sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it. Il termine di validità della graduatoria è fissato alla data del 31 marzo 2026, salvo eventuali proroghe. L’idoneità al finanziamento non fa sorgere alcun diritto in capo al Soggetto Proponente. L’inizio delle attività è subordinato all’invio da parte di SLI dell’elenco dei candidati da formare. Nessuna responsabilità potrà essere posta in capo a SLI nel caso in cui non riuscisse a fornire il numero dei destinatari oggetto della proposta progettuale. In caso di economie nella realizzazione dei programmi oggetto dell’Avviso, SLI si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa, nel rispetto delle disposizioni applicabili. ART. 14 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE Il Soggetto Proponente e, in caso di partenariato, il Capofila deve predisporre il progetto formativo, assicurandone la realizzazione; – segnalare ai Partner l’eventuale mancato rispetto degli obblighi contenuti nel progetto formativo; – vigilare sulla corretta tenuta dei registri relativi ai corsi di formazione (di cui al Mod. E –  “Registro presenze corsi di formazione), garantendo la compilazione sistematica e la conservazione dell’unica copia vidimata corretta; – garantire la certificazione delle attività realizzate tramite la FAD; – comunicare a SLI, tramite l’indirizzo PEC formazionepp@pec.sviluppolavoroitalia.it, qualsivoglia variazione sia intervenuta nel percorso previsto dall’Avviso; – osservare le normative in materia di fondi comunitari e nazionali e accettare il controllo di SLI e di ogni altra autorità competente, anche a mezzo di esibizione di documentazione originale; – applicare nei confronti del personale dipendente la normativa nazionale e contrattuale del settore di riferimento; – applicare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa fiscale; – predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le verifiche ispettive, agevolando i controlli di SLI e dei soggetti a ciò preposti; – acquisire l’autorizzazione al trattamento dei dati dei destinatari; – utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, L. 136/2010; – entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’ultimo corso relativo al programma di formazione approvato,  tramettere a SLI la Relazione finale sulle attività realizzate e sugli obiettivi raggiunti (Mod. G – “Relazione conclusiva del percorso di formazione professionale e civico-linguistica”). Unitamente alla relazione dovranno essere forniti il “Programma didattico” e i “Materiali didattici” dei percorsi formativi predisposti nel rispetto delle regole di pubblicità previste dal Fondo; – entro 30 giorni a decorrere dalla data di conclusione dell’ultimo corso del programma di formazione,  inviare a SLI il Mod. H – “Rendicontazione finale delle spese sostenute”, propedeutico all’avvio della verifica finale in loco di tutta la documentazione; – adempiere ad ogni ulteriore obbligo previsto dal presente Avviso e dalle normative comunitarie/nazionali; – in caso di partenariato, essere l’unico referente ed avere la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e SLI; – essere responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione, dell’invio di tutti gli atti, documenti e informazioni richieste da SLI, soprattutto in relazione alla rendicontazione delle spese così come previsto dal Manuale delle Regole di Ammissibilità e di Rendicontazione di cui all’Allegato 1  e ai pagamenti; – per le informazioni richieste ai co-beneficiari, essere responsabile per il loro ottenimento, verifica e comunicazione della stessa a SLI; – in caso di partenariato, informare i partner di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa causare  ostacolo o ritardo nella realizzazione della proposta progettuale; – presentare apposita garanzia fideiussoria nel caso di richiesta di anticipo e, in caso di partenariato, ripartirla pro-quota;  

caso di partenariato, gestire, predisporre e presentare le richieste di pagamento; dettagliare l’ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun partner, secondo quanto previsto nel progetto formativo; individuare l’entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;

– in caso di partenariato, assicurare che tutti i contributi ricevuti siano pro-quota riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato;

– essere responsabile, in caso di controlli, audit e valutazione, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta (in caso di partenariato, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie di contratti di affidamento a terzi;

– assumere l’esclusiva responsabilità nei confronti di SLI della corretta attuazione della proposta progettuale e della corretta gestione degli oneri finanziari ad essa imputati o derivanti dalla stessa;

– rispettare, nell’esecuzione della proposta progettuale, tutte le norme alla stessa applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità, nonché i limiti e le regole stabiliti dall’Avviso

– impegnarsi a fornire a SLI e agli organi di controllo – nei tempi indicati – tutte le informazioni e i documenti necessari al monitoraggio e alla verifica delle attività ammesse a finanziamento.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Proponente/Capofila, SLI procederà al recupero delle somme erogate, fatto salvo quanto riconosciuto ammissibile.

Il Soggetto Proponente/Capofila assume nei confronti di SLI l’esclusiva responsabilità per qualsiasi danno causato alla Società, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o a qualsiasi terzo, a persone e/o a beni e derivante direttamente e/o indirettamente dall’esecuzione della proposta progettuale.

In particolare, il Soggetto Proponente/Capofila manleva e tiene indenne SLI da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione della proposta progettuale.

I Partner:

– concordano e offrono al Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire correttamente ed integralmente, per quanto di spettanza, la proposta progettuale;

– inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i report da inviare a SLI, i consuntivi e ogni altro documento previsto dall’Avviso o, comunque, richiesto da SLI;

– inviano a SLI, attraverso il Capofila, ovvero direttamente, nei casi specificatamente richiesti dalla Società, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione della proposta progettuale;

– informano tempestivamente il Capofila di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione della proposta progettuale o che possa creare ritardi od ostacoli nell’esecuzione della stessa;

– comunicano al Capofila le eventuali modifiche non sostanziali da apportare alla proposta progettuale e/o al budget della stessa;

– si impegnano ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche

in loco dai soggetti a ciò preposti.

ART. 15 – CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

A pena di inammissibilità al contributo, per ciascuna proposta progettuale dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

– permanenza della regolarità contributiva, all’atto della concessione del contributo accertata mediante richiesta del DURC da parte di SLI; in caso di DURC irregolare, il Soggetto non sarà ammesso a contributo;

– le attività per cui si richiede il finanziamento non devono essere oggetto di altri finanziamenti/contributi pubblici;

– le attività previste devono essere erogate in presenza nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5.3;

– le attività realizzate in presenza devono essere debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati da un Pubblico Ufficiale abilitato a tale adempimento;

– le attività realizzate a distanza devono essere debitamente certificate e non superare, per ogni classe, i limiti previsti dall’art. 5.3;

– le ore giornaliere del percorso di formazione del destinatario non potranno superare complessivamente il numero di 8;

– gli operatori possono svolgere attività per un massimo di 8 ore giornaliere;

– le attività devono essere erogate secondo unità minime di 1 ora (60 minuti); non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima.

In ogni caso, SLI potrà svolgere verifiche e controlli sulle condizioni di ammissibilità in qualunque momento e fase della realizzazione delle attività.

ART. 16 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E CONTROLLI

16.1 Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’ultima classe del programma di formazione, il Soggetto Proponente dovrà presentare, caricandoli sulla PIF:

– il Mod. G – “Relazione conclusiva del percorso di formazione professionale e civico-linguistica” relativo alla descrizione delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti;

– il Mod. H – Rendicontazione finale delle spese sostenute” nel rispetto delle regole indicate nel “Manuale delle Regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027” (cfr. Allegato 1).

Il soggetto Proponente dovrà, contestualmente fornire, nelle modalità che saranno comunicate da SLI, tutta la documentazione comprovante il sostenimento delle spese.

Il Soggetto Proponente è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile da presentare a supporto delle richieste di pagamento, secondo le tempistiche e le modalità previste da SLI, al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati.

16.2 SLI avvierà i controlli amministrativi-contabili desk e in loco, sia di natura finanziaria che di natura operativa e sulla qualità, in merito alla corretta esecuzione della proposta progettuale. Se, a seguito dei controlli, saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Soggetto Proponente sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato da SLI.

Nel caso di importi collegati a fatture con valuta tunisina, si applicherà il “Tasso Cambio Medio Mensile” (fonte: Banca d’Italia – https://tassidicambio.bancaditalia.it/terzevalute-wf-ui-web/averageRates)” vigente nel periodo del pagamento delle fatture medesime.

16.3 Laddove il Soggetto Proponente non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà di SLI procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che, nei casi più gravi, potranno comportare anche la revoca del finanziamento, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito da SLI.

16.4 Qualora in sede di realizzazione della proposta progettuale si riscontrino disallineamenti nei risultati previsti in termini di numero di destinatari formati con esito positivo (cfr. art. 6), SLI provvederà ad una riduzione proporzionale delle spese riconosciute rispetto agli importi rendicontati e verificati come da tabella di seguito riportata. Esempio: per una proposta progettuale approvata di 100 destinatari e terminata con 72 destinatari formati con esito positivo (pari al 72%) e un importo rendicontato e verificato di € 180.000, l’importo finanziato sarà pari a € 162.000 (ovvero il 90% del rendicontato e verificato).

16.5 Al termine delle attività di controllo, sarà redatto il “Verbale di verifica finale delle spese” in due copie originali di cui una sarà consegnata al Soggetto Proponente. Eventuali tagli di spesa saranno motivati e le relative controdeduzioni dovranno essere presentate dal Soggetto Proponente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del verbale; gli esiti finali saranno comunicati, via PEC, al Soggetto Proponente e segneranno la fine della fase dei controlli amministrativo-contabili.

16.6 Il Soggetto Proponente è responsabile – per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui SLI riceverà il pagamento del saldo – della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la sua sede legale, della messa a disposizione e dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richiesti da SLI (inclusa la documentazione degli eventuali partner), dall’Autorità di Gestione del Fondo, dalla Commissione Europea e dalle altre Autorità competenti. Detta attività non potrà essere delegata in alcun modo agli eventuali partner di progetto o ad altri soggetti. La data di pagamento del saldo sarà comunicata da SLI ai Soggetti Proponenti.

ART. 17 – PAGAMENTI

17.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17.2, SLI erogherà l’importo approvato in un’unica tranche a saldo a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e a fronte dei risultati effettivamente conseguiti.

Nessun obbligo di pagamento residua in capo a SLI a fronte di una parziale indicazione del numero dei destinatari oggetto della proposta progettuale.

Il Soggetto Proponente, sotto la propria responsabilità e manlevando SLI da ogni e qualsiasi danno procurato a terzi in ragione delle proprie omissioni, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del “Verbale di verifica finale delle spese” o all’esito dell’analisi delle eventuali controdeduzioni presentate, dovrà inviare tramite la PIF la domanda di liquidazione del contributo secondo il Mod. I – “Modulo per la richiesta di liquidazione di contributo” riportato in allegato.

SLI provvederà alla verifica finale, in esito alla quale procederà alla pubblicazione – sul proprio sito Internet – del provvedimento di approvazione dei soggetti ammessi al pagamento dell’importo riconosciuto.

Il Soggetto Proponente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL, nonché fiscali. In caso contrario, il contributo s’intenderà comunque liquidato attraverso l’attivazione degli interventi sostitutivi; le somme spettanti saranno liquidate direttamente nei confronti dell’ente di riferimento (INPS, INAL, Agenzia delle Entrate, etc.).

Salvo eventuali proroghe comunicate da SLI, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di liquidazione è il 31 dicembre 2026. Non verranno prese in considerazione domande di contributo pervenute oltre tale data.

Le domande di liquidazione saranno messe in pagamento entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione del provvedimento di approvazione dei soggetti ammessi al pagamento dell’importo riconosciuto; il versamento, in ogni caso, sarà subordinato all’avvenuta erogazione a SLI delle risorse da parte del Programma Nazionale FAMI.

17.2 È fatta salva la possibilità di richiedere l’erogazione di un’anticipazione, nella misura del 20% del contributo finanziabile.

Ai fini del riconoscimento dell’anticipazione è necessario presentare una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell’eventuale restituzione della somma stessa.

La garanzia, redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al presente Avviso (Mod. L – “Fideiussione per l’anticipazione di una quota del contributo”), potrà essere rilasciata da soggetti che posseggano alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge n. 348 del 1982 o dall’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993:

1) se Banca, di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;

2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS;

3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di invio, da parte di SLI, dell’elenco – anche parziale – dei cittadini stranieri da formare, all’indirizzo PEC formazionepp@pec.sviluppolavoroitalia.it. In assenza dell’invio della Fidejussione entro il predetto termine, l’intero importo del contributo sarà erogato a saldo e in un’unica soluzione.

Condizione per il riconoscimento dell’anticipo sarà il buon esito della verifica della regolarità della garanzia presentata a corredo della richiesta e il rispetto dei termini previsti dall’Avviso per la sua presentazione, nonché il buon esito della regolarità contributiva.

ART. 18 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In forza degli accordi sottoscritti tra SLI e l’Organismo Intermedio del FAMI 2021-2027, Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso il presente Avviso è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60, contattabile all’indirizzo info@sviluppolavoroitalia.it.

I dati dei destinatari trasmessi dai Soggetti Proponenti saranno trattati per dare corso alla procedura oggetto dell’Avviso, per selezionare le proposte progettuali meritevoli di finanziamento, per erogare i relativi finanziamenti, per consentire l’espletamento di tutti i controlli e le attività di rendicontazione, monitoraggio, audit previsti dalla normativa vigente e dalle regole del Fondo di finanziamento.

È onere dei Soggetti Proponenti assolvere agli obblighi informativi nei confronti dei destinatari coinvolti nelle attività progettuali ed acquisire il relativo consenso al trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati da parte di SLI e la loro conservazione saranno effettuati per il tempo necessario a consentire l’espletamento delle attività sopra elencate. Il tempo di conservazione, pertanto, come previsto dall’art. 16.6, è di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui SLI riceverà il pagamento del saldo e, comunque, per il tempo necessario alla definizione delle operazioni di rendicontazione del finanziamento.

La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria che disciplina il Fondo e dai provvedimenti ministeriali di assegnazione delle attività a SLI.

SLI procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il trattamento dei dati avverrà principalmente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione degli utenti a cui accede personale della Società e degli eventuali responsabili che operano sui sistemi in qualità di outsourcer. Tali dati potranno: (i) essere trasmessi a soggetti pubblici/pubbliche Autorità nazionali e/o comunitarie per l’espletamento dei controlli previsti dalla legge, ovvero in ragione delle competenze specifiche di tali soggetti; (ii) essere trasmessi a terzi che abbiano fatto richiesta di accesso agli atti e ai documenti della procedura, ove a ciò legittimati e previo dispiegamento delle garanzie procedimentali a tutela dei controinteressati, ove previste dalla normativa applicabile.

Nel caso di trasmissione dei dati ad organismi facenti parte o comunque riconducibili all’Unione Europea, aventi sede al di fuori dei confini nazionali, saranno adottate tutte le prescritte misure di carattere tecnico per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati stessi e per prevenirne la distruzione e/o l’indebita diffusione.

Gli interessati possono rivolgersi al DPO di SLI (dpo@sviluppolavoroitalia.it) per esercitare il diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano, ovvero dimanifestare opposizione al trattamento medesimo, con l’avvertimento che ciò potrebbe comportare l’impossibilità per SLI di erogare il finanziamento. In caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy ove ritengano che siano state commesse infrazioni al Codice di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ovvero al Reg. UE n. 679/2016.

Mediante l’invio della proposta progettuale, il Soggetto Proponente dichiara di aver compreso integralmente il contenuto della presente informativa e presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, impegnandosi a rendere disponibile l’informativa medesima a tutte le persone fisiche ad esso riconducibili, i cui dati personali siano stati trasmessi a SLI.

ART. 19 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMAZIONI

Per informazioni relative al presente Avviso e/o al funzionamento della PIF, i Soggetti Proponenti potranno inviare quesiti esclusivamente all’indirizzo e-mail: formazionepp@sviluppolavoroitalia.it.

L’assistenza sarà garantita nei seguenti orari:

• dalle 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì;

• dalle 9.30 alle 13.00 il venerdì.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie si elegge quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è Giulio Cardilli.